Il TAR del Lazio ha praticamente cancellato tutti i limiti che erano stati inseriti dalla nuova legge regionale alla attività extralberghiera: limiti temporali, quantitativi e qualitativi. Certo adesso la regione può fare opposizione in questo paradossale circo della legislazione italiana dove articoli di legge e sentenze si rimbalzano da un tribunale all’altro manco fossero palle da tennis.
Sono ben 16 pagine fitte fitte ma belle toste, ed il legislatore al solito non ne esce tanto bene, vi anticipo due righe sulle motivazioni che hanno portato all’accoglienza della domanda di opposizione
“A fondamento della domanda l’Autorità ha formulato i seguenti motivi:
- violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato
- violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione
- violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione;
- eccesso di potere sub specie del difetto di motivatone in relazione all’asserita giustificazione delle disposizioni sopra indicate….”
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