Il nome della cosa – La verità, vi prego, sulla Locazione Turistica

Ebbene sì, dopo l’ultimo post di ieri “Locazione turistica, mettersi in regola tutti” mi hanno accusato come Socrate di traviare le nuove generazioni di Host diffondendo informazioni “false e tendenziose” che li porteranno inevitabilmente attraverso la confusione a perdersi nel complicato mondo della normativa AIRBNB. Ma dove ho sbagliato? Nel chiamare con il suo nome quella cosa lì… massì quella che noi Host facciamo quasi tutti i giorni.

No, non intendevo proprio quella lì, l’oggetto del desiderio che Roberto Benigni in uno sabato televisivo del ‘91 seguito da milioni di persone, cominciò ad elencare nei cento e più termini utilizzati in Italia per definirla, (seguite questo link e scoprite i dieci minuti di televisione più spassosi del secolo). Del resto la semantica, la scienza che definisce il significato delle parole, non ha compito facile in un Paese che a Napoli chiama pesce ciò che a Milano definiscono uccello… figuriamoci poi se parliamo di contesti talmente attuali che l’accademia della Crusca, che non si occupa dei celiaci ma della conservazione della lingua italiana, non ha ancora approfondito.

Ebbene, purtroppo nel mio post non mi riferivo alle visioni di Benigni ma a quelle dei nostri legislatori ed a cascata alla fatica di noi poveri untorelli che davanti ad un modulo online o all’esperto di turno dobbiamo stabilire finalmente cosa faremo da grandi tra:

  1. Locazione di struttura ricettiva di tipo appartamenti ammobiliati ad uso turistico (regione Liguria)
  2. Locazione ai fini turistici (regione Liguria)
  3. Affitto appartamento per uso turistico (Regione Liguria)
  4. Locazione turistica (Comune di Firenze)
  5. Offrire ospitalità negli alloggi per uso turistico ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. C della legge 431/98… (Regione Lazio 16 giugno 2017)
  6. Fornire alloggio in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale (Comune di Milano)
  7. Locazione breve con contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche anche attraverso la gestione di portali online (gazzetta ufficiale 95/ 2017 articolo 4 D.L. 50 del 24/4/2017 )

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Per arrivare rapidamente alla soluzione del quiz vi dirò che con il termine letterale di Locazione Turistica si intende l’affitto per breve periodo di abitazione attraverso contratto scritto e firmato dalle due parti esplicitamente riferito all’articolo 1 comma 2 lett. C della legge 431/98 o più semplicemente “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo“. Dove non sia presente questo contratto scritto e controfirmato dalle parti NON è mai ed in nessun caso Locazione Turistica…ed entriamo quindi nella terra di nessuno nel senso di sperare che nessuno venga mai a chiederci ragione di cosa stiamo facendo, perché ovviamente gli ospiti che arrivano da AIRBNB ma anche da tutti gli altri portali non hanno firmato alcun contratto del tipo sopra descritto e quindi apriti cielo.

Riflettendoci forse ha avuto davvero ragione l’assessore Parolini della regione Lombardia ad inventarsi la “Casa vacanze non imprenditoriale” facendovi rientrare a tutti gli effetti la locazione turistica, così che anche dove non sussista il benedetto contratto scritto tra le parti ci si possa sentire comunque in regola.

Mi sfugge infatti il motivo per cui ancora molti preferiscano restare sospesi “on the edge” sull’orlo del nulla, piuttosto che ammettere che sì, facciamo sta benedetta cav non imprenditoriale e non pensiamoci più. Poi hanno un bel ripetere gli esperti che Comune e Regione non hanno titolo per esprimersi sulla Locazione Turistica, perché essendo reddito fondiario non rientra nell’imposta di soggiorno e nemmeno nelle altre imposte locali (IMU) ma nemmeno nell’ambito dei poteri regionali.

Ma se la regione stabilisce una certa regola che ad esempio impone alla questura di non accettare registrazioni che non abbiano un protocollo di presentazione al Comune, siamo punto a capo in quanto non ci è possibile regolarizzare la posizione.

La medesima cosa avviene quando il Comune stabilisce che detti appartamenti debbano comunque pagare l’imposta di soggiorno, ma per accedere alla funzione di pagamento essi devono comunque autodichiararsi come operatori su AIRBNB, e siamo così al punto di partenza che comunque siamo finiti iscritti in un registro.

Per riassumere il problema è che nella religione di AIRBNB si può bestemmiare Dio ed il Governo ma non si può nominare invano la Locazione Turistica, senno mi portano la scodella di veleno come a Socrate. Vuoi mettere però che conclusione da Trono di Spade, ci farebbero una tavola rotonda da Vespa e dalla Gruber!

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